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giovedì 12 gennaio 2017

Una pura formalità (reg. Giuseppe Tornatore - 1994)


Estratto dell’istromento del sedici Giugno mille ottocento settantanove, redatto per Notar Rocco Musitano
Costituiti
   Il molto Reverendo Arciprete Don Pasquale Calabrò fu Lorenzo, da una parte
   E dall’altra  - I Sig.ri Gliozzi Filippo e Francesco fu Domenico
Il costuituito Sig.r Calabrò ha dato ... in fitto al costituito Sig.r Filippo Gliozzi , che accetta, i fondi olivetati denominati Giocana o Giancona, Medico o Maratà, Monaca superiore ed inferiore, Fontana o Monzù in due pezzetti, siti e posti in territorio di Lubrichi, di proprietà dell’Arciprete di Piminoro, di cui oggi il costituito Signor Calabrò è il legittimo rappresentante, e ciò sotto i seguenti patti e condizioni
Primo - Il tempo della locazione sudetta sarà di anni sei, che avranno principio da oggi e termineranno nel giorno primo Maggio Mille ottocento ottantacinque
Secondo - Il medesimo Signor Filippo Gliozzi s’obbliga di corrispondere come fitto od estaglio dei sopra latifondi, coi loro notori confini ad esso Arciprete Calabrò per tutto il tempo della locazione botte ventiquattro d’olio di oliva ad uso di gabella, pari ad ettolitri centoventicinque, e litri sessanta quattro
Terzo - La consengna della su detta quntità di olio esso Gliozzi s’obbliga di eseguirla nel seguente modo cioè: botti otto al primo Dicembre Mille ottocento ottanta, botti otto al primo Dicembre Mille ottocento ottantadue e botti otto al primo Dicembre Mille ottocento ottanta quattro e ciascuna delle scadenze in botti otto dovrà estinguersi da esso Signor Filippo Gliozzi con la consegna di equivalente bono di Marina, da un negoziante ben in vista di Gioia Tauro pagabile e liquidabile a piacere di esso Signor Calabrò
Quarto - La consegna dei su detti tre boni, ciascuno di botti otto stabilite nell’epoche come sopra, viene riguardata come sostanziale nel presente contratto, cosicché trascorsi i termini di sopra indicati e non saranno da esso fittavolo Gliozzi consegnati i boni, il costituito Signor Calabrò senza bisogna di giudiziaria interpellanza, e riserbandosi il diritto di sciogliere il presente contratto, se le piacerà, potrà liberamente prendere ad affittare ad altri le olive che potrebbero in dette epoche nerificarsi nei fondi per quella mercede che gli verrà offerta, ed esso Gliozzi per avere contravvenuto da un patto così essenziale l’obbliga di compensare ed indennizzare il Calabrò di tutti i danni spese ed interessi che potrebbe soffrire per qualche suo fatto. E per evitare qualunque matina di litigio, il compenso di tali danni consisterà nel dover perdere esso Gliozzi, senza dritto ad alcuna indennità  tutte le spese da lui fatte per colture in qualunque moso prestate nei detti fondi, ed inoltre quante ... la mercede offerta dai novelli fittuari fosse inferiore a quelle già ... prestabiliti, l’obbliga pagare al Calabrò quel tanta di merce che potrebbe discapitare per causa di novello fitto che dovrà fare ad altri, quale discapito dovrà regolarsi paragonando la quantità che annualmente dovrà esso Gliozzi con la quantità che verranno offerti dai novelli fittavoli.
Quinto - Esso fittuario Gliozzi Filippo rinunzia a qualunque bonifica o riduzione per qualunque siasi caso fortuito preveduto od impreveduto, ordinario ed estraordinario, cosiché qualunque fosse l’avvenimento sull’albero e sul frutto o sul prodotto del suolo dei fondi locati e sempre ed espressamente rinunzia a qualunque beneficio di Legge, dichiarando  dover sempre corrispondere al Calabrò le botti Ventiquattro olio nelle tre scadenze sopra stabilite come fitto e mercede già ridotta.
Sesto - Esso costituito Gliozzi si obbliga prestare sui fondi locati, a proprie spese, le colture di consuetudine, ma non potrà fare rimonda agli alberi senza permesso del locatore  Signor Calabrò-
Settimo - Esso Gliozzi s’obbliga di custodire i fondi locati da qualunque danno potrà venire cagionato dalla mano dell’uomo, e pure dagli animali agli alberi di ulivo.
Resta ancora pattuito che durante l’affitto avvenendo usurpazioni lo Gliozzi è obbligato immediatamente tenere avvertito il locatore, il che non facendo incorra in una penale uguale al valore della proprietà usurpata.
Ottavo - Il costituito Signor Gliozzi Filippo per ultimo per tutti gli effetti del presente contratto elige il suo domicilio in Oppido Mamertino nella casa Comunale. Il costituito Don Pasquale Calabrò dichiara d’aver venduta all’altro costituito Signor Francesco Gliozzi, pria di oggi, botti quattro di olio di uliva, di qualità accettabile in commercio, pel prezzo d’accordo stabilito di lire ottocento, che il Calabrò trovasi aver ritirato dall’acquirente Signor Gliozzi pria di questa data, in tanta buona moneta avente corso nello Sato, obbliganosi fare la consegna del liquido in parola in botti quattro, pari ad ettolitri venti e litri novanta quattro col dì primo Dicembre Mille ottocento ottanta, misura usuale corrente in Oppido Mamertino luogo in cui dovrà farsi la consegna in epoca nella quale maturerà la prima rata di fitto stabilità come sopra tra esso Signor Calabrò ed il Signor Filippo Gliozzi; e però in via solidale essi ripetuti Signori Calabrò e Gliozzi Filippo s’obbligano adempiervi nella scadenza e luogo come sopra stabilito verso il compratore Signor Francesco Gliozzi, con la rinunzia al beneficio della messa in mora ed a qualunque altra di Legge che potesse dettera a loro favore, bastando la sola e semplice scadenza del termine prefisso per farla presumere, restando tenuti ad ogni danno interesse che l’aquirente Signor Gliozzi Francesco potesse patire pel tardivo adempimento. Resta inoltre pattuito, che il contratto di locazione come sopra prefezzionato fra i Signori Calabrò e Gliozzi Filippo non potrà sciogliersi senza il consendo dell’altro costituito Signor Francesco Gliozzi, se costui non venisse pria pagato delle quattro botti di olio come sopra acquistate
Sieguono le formalità

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