Estratto
dell’istromento del sedici Giugno mille ottocento settantanove, redatto per
Notar Rocco Musitano
Costituiti
Il molto Reverendo Arciprete Don Pasquale
Calabrò fu Lorenzo, da una parte
E dall’altra
- I Sig.ri Gliozzi Filippo e Francesco fu Domenico
Il
costuituito Sig.r Calabrò ha dato ... in fitto al costituito Sig.r Filippo
Gliozzi , che accetta, i fondi olivetati denominati Giocana o Giancona, Medico
o Maratà, Monaca superiore ed inferiore, Fontana o Monzù in due pezzetti, siti
e posti in territorio di Lubrichi, di proprietà dell’Arciprete di Piminoro, di
cui oggi il costituito Signor Calabrò è il legittimo rappresentante, e ciò
sotto i seguenti patti e condizioni
Primo - Il tempo
della locazione sudetta sarà di anni sei, che avranno principio da oggi e
termineranno nel giorno primo Maggio Mille ottocento ottantacinque
Secondo - Il medesimo
Signor Filippo Gliozzi s’obbliga di corrispondere come fitto od estaglio dei
sopra latifondi, coi loro notori confini ad esso Arciprete Calabrò per tutto il
tempo della locazione botte ventiquattro d’olio di oliva ad uso di gabella,
pari ad ettolitri centoventicinque, e litri sessanta quattro
Terzo - La consengna
della su detta quntità di olio esso Gliozzi s’obbliga di eseguirla nel seguente
modo cioè: botti otto al primo Dicembre Mille ottocento ottanta, botti otto al
primo Dicembre Mille ottocento ottantadue e botti otto al primo Dicembre Mille
ottocento ottanta quattro e ciascuna delle scadenze in botti otto dovrà
estinguersi da esso Signor Filippo Gliozzi con la consegna di equivalente bono
di Marina, da un negoziante ben in vista di Gioia Tauro pagabile e liquidabile
a piacere di esso Signor Calabrò
Quarto - La consegna
dei su detti tre boni, ciascuno di botti otto stabilite nell’epoche come sopra,
viene riguardata come sostanziale nel presente contratto, cosicché trascorsi i
termini di sopra indicati e non saranno da esso fittavolo Gliozzi consegnati i
boni, il costituito Signor Calabrò senza bisogna di giudiziaria interpellanza,
e riserbandosi il diritto di sciogliere il presente contratto, se le piacerà,
potrà liberamente prendere ad affittare ad altri le olive che potrebbero in
dette epoche nerificarsi nei fondi per quella mercede che gli verrà offerta, ed
esso Gliozzi per avere contravvenuto da un patto così essenziale l’obbliga di
compensare ed indennizzare il Calabrò di tutti i danni spese ed interessi che
potrebbe soffrire per qualche suo fatto. E per evitare qualunque matina di
litigio, il compenso di tali danni consisterà nel dover perdere esso Gliozzi,
senza dritto ad alcuna indennità tutte
le spese da lui fatte per colture in qualunque moso prestate nei detti fondi,
ed inoltre quante ... la mercede offerta dai novelli fittuari fosse inferiore a
quelle già ... prestabiliti, l’obbliga pagare al Calabrò quel tanta di merce
che potrebbe discapitare per causa di novello fitto che dovrà fare ad altri,
quale discapito dovrà regolarsi paragonando la quantità che annualmente dovrà
esso Gliozzi con la quantità che verranno offerti dai novelli fittavoli.
Quinto - Esso
fittuario Gliozzi Filippo rinunzia a qualunque bonifica o riduzione per
qualunque siasi caso fortuito preveduto od impreveduto, ordinario ed
estraordinario, cosiché qualunque fosse l’avvenimento sull’albero e sul frutto
o sul prodotto del suolo dei fondi locati e sempre ed espressamente rinunzia a
qualunque beneficio di Legge, dichiarando
dover sempre corrispondere al Calabrò le botti Ventiquattro olio nelle
tre scadenze sopra stabilite come fitto e mercede già ridotta.
Sesto - Esso
costituito Gliozzi si obbliga prestare sui fondi locati, a proprie spese, le
colture di consuetudine, ma non potrà fare rimonda agli alberi senza permesso
del locatore Signor Calabrò-
Settimo - Esso
Gliozzi s’obbliga di custodire i fondi locati da qualunque danno potrà venire
cagionato dalla mano dell’uomo, e pure dagli animali agli alberi di ulivo.
Resta
ancora pattuito che durante l’affitto avvenendo usurpazioni lo Gliozzi è
obbligato immediatamente tenere avvertito il locatore, il che non facendo
incorra in una penale uguale al valore della proprietà usurpata.
Ottavo - Il
costituito Signor Gliozzi Filippo per ultimo per tutti gli effetti del presente
contratto elige il suo domicilio in Oppido Mamertino nella casa Comunale. Il
costituito Don Pasquale Calabrò dichiara d’aver venduta all’altro costituito
Signor Francesco Gliozzi, pria di oggi, botti quattro di olio di uliva, di
qualità accettabile in commercio, pel prezzo d’accordo stabilito di lire
ottocento, che il Calabrò trovasi aver ritirato dall’acquirente Signor Gliozzi
pria di questa data, in tanta buona moneta avente corso nello Sato, obbliganosi
fare la consegna del liquido in parola in botti quattro, pari ad ettolitri
venti e litri novanta quattro col dì primo Dicembre Mille ottocento ottanta,
misura usuale corrente in Oppido Mamertino luogo in cui dovrà farsi la consegna
in epoca nella quale maturerà la prima rata di fitto stabilità come sopra tra
esso Signor Calabrò ed il Signor Filippo Gliozzi; e però in via solidale essi
ripetuti Signori Calabrò e Gliozzi Filippo s’obbligano adempiervi nella
scadenza e luogo come sopra stabilito verso il compratore Signor Francesco
Gliozzi, con la rinunzia al beneficio della messa in mora ed a qualunque altra
di Legge che potesse dettera a loro favore, bastando la sola e semplice
scadenza del termine prefisso per farla presumere, restando tenuti ad ogni
danno interesse che l’aquirente Signor Gliozzi Francesco potesse patire pel
tardivo adempimento. Resta inoltre pattuito, che il contratto di locazione come
sopra prefezzionato fra i Signori Calabrò e Gliozzi Filippo non potrà
sciogliersi senza il consendo dell’altro costituito Signor Francesco Gliozzi,
se costui non venisse pria pagato delle quattro botti di olio come sopra
acquistate
Sieguono le formalità