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giovedì 18 maggio 2017

Dalla parte giusta (reg. Roberto Leoni - 2005)

Regno delle due Sicilie
Ferdinando Secondo per la Grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie
di Gerusalemme = Duca di Parma Piacenza Castro = Gran Principe Ereditario di Toscana
A tutti i presenti e futuri salute
Copia N° 190 = Regno delle due Sicilie - Il giorno undici del mese di Luglio milleottocento cinquantatre - in Oppido
Regnante Ferdinando Secondo per la Grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie
di Gerusalemme = Duca di Parma Piacenza Castro = Gran Principe Ereditario di Toscana
Avanti di Noi Dominicantonio Palumbo del fu Francesco, regio e pubblico Notajo, residente in questo Comune, Capo Luogo di Circondario di Oppido, Distretto di Palme, Provincia della Calabria Ulteriore, col nostro studio in casa propria nella strada l’oratorio, ed in presenza di sottoscritti noti ed idonei testimonj si sono personalmente costituiti
Il Signor Don Francesco Gliozzi del fu Don Carlo, proprietario domiciliato in Platì - Da una parte
E dall’altra il Signor Don Francesco Fera del fu don Michele, altro proprietario domiciliato anche in Platì.
Ambedue le suddette parti sono ben note a Noi notajo e testimoni.
Han dichiarato le parti medesime di voler solennizzare il presente contratto di compravendita, regolato dalle Leggi e condizioni qui appresso.
Primo = Il costituito Signor Gliozzi, ha venduto come mercé il presente atto, vende, cede ed aliena a favore dell’altro costituito Signor Fera, che accetta numero cinquanta alberi di ulivo di aumento, cioé nove piante site nel fondo in contrada Arcopallo ossia fiumamaro, territorio di Platì, confinante da’ beni degli eredi del fu Don Francesco Fera e da quelli di Giuseppe Catanzariti, alias cutaluno, le rimanenti quaranta piante site nel fondo in contrada Boschetto ossia Petto, anche territorio di Platì, confinato coi beni degli eredi di Don Domenico Zappia e con quelli di Giosafatto Furore, e con quelli di Don Domenico Gliozzi, quali quarantuno alberi sono in continuazione l’uno dall’altro, e restano circoscritti da lo resto del fondo rimasto al Signor Gliozzi e dal predetto Signor Zappia, il terreno che li contiene è situato sopra detta macerie nell’entrare al cancello, e si estende sino alla terra boscosa dello stesso Signor Gliozzi. Non vanno compresi nella vendita il terreno, la vigna, e gli altri alberi fruttiferi; ove sono piantati gli alberi di ulivo sudetti, che sono rimasti per conto del Sig. Gliozzi. Però qualora per accidente qualunque venisse a mancare alcuno di quarantuno alberi di ulivo venduti, il Sig. Fera avrà diritto a rimpiazzarlo.
Secondo = I sudetti fondi provvennero al Sig. Gliozzi, quello in contrada Arcopallo, ossia fiumamaro dal fu Francesco Fera, e quello in contrada Petto, ossia boschetto per retaggio del fu suo genitore. Ambedue riportati nel catasto provvisorio di Platì, il primo sotto nome di Fera Francesco, ed il secondo sotto il nome Gliozzi eredi Don Carlo, come dagli estratti, che nel termine di legge saranno alligati all’atto presente a cura di noi Notajo.
Terzo = La sudetta vendita venne fatta sotto la garanzia di fatto e di diritto, e per franca o libera da qualunque censo, peso, servitù, ipoteca, od altro aggravio, tranne del contributo fondiario, che da oggi in avvenire rimane a carico dell’acquirente Sig. Fera.
Quarto = Il prezzo di compenzo unanime dalle parti venne fissato a ducati dugento cinque, qual somma il venditore Sig. Gliozzi ha dichiarato e confessato in presenza di Noi Notajo e testimonj, aversela ricevuta pria di oggi dal compratore Signor Fera, a favor di cui ha rilasciato ampia e finale quietanza.
Quinto = Il Signor Gliozzi si ha riservato la facoltà di poter ricomprare gli immobili venduti, fia lo spazio di anni cinque, a contare da oggi, mediante la restituzione in potere del compratore Signor Fera del prezzo di ducati dugento cinque e le spese legittime del presente contratto.
Sesto = Verificando il patto della ricompra, il Signor Gliozzi, qualora in qualunque futuro tempo voglia vendere nuovamente gli immobili di cui si tratta, si è obbligato preferire all’acquisto il costituito Signor Fera, a favore di cui accorda formalmente ed espressamente la prelazione, per un prezzo a giusta stima, ed a giudizio di due periti che saranno eletti uno per parte e detti periti discostando da un terzo, anche nominato dalle parti, o in mancanza dal Giudice competente. In caso di mancamento il detto Gliozzi si è assoggettato pagare al Signor Fera a titolo di danni, interessi la penale di ducati cento.
Finalmente il ripetuto Signor Gliozzi ha dichiarato di ...  ed effettivo debitore del  predetto Signor Fera della somma di ducati trentacinque per altrettanti che pria di oggi si ha ricevuto di danaro contante monete effettive di argento correnti in Regno a titolo di mutuo. Quindi il detto Signor Gliozzi ha promesso e si è obbligato restituire la predetta somma di ducati trentacinque al creditore Signor Fera nel suo domicilio in Platì, a tutto il giorno undici Luglio mille ottocento cinquantotto, ed intanto si è obbligato corrispondergli l’annuo interesse a ragione dell’otto per cento, pagabili nel giorno undici Luglio di ciasc’un anno, ritenendosi moroso colla scadenza di termini, senza bisogno di alcun atto cui vi ha rinunziato.
Le pari han convenuto che qualora nel mutuo di sopra il Signor Gliozzi non soddisferà alla contratta obbligazione restituendo al Signor Fera il mutuo di ducati trentacinque, in questo caso il detto Signor Gliozzi sarà obbligato cedergli in soluto in tante piante di ulivo sullo stesso fondo Petto, a giudizio di periti, dando luogo alla stima colle norme dell’art. sesto.
Di tutto ciò ne abbiamo redatto il presente pubblico istrumento, di cui ne abbiamo dato lettura ad alta, chiara, ed intellegibile voce alle parti e testimonj, prendenso spiega delle leggi relative cui detti punti si sono conformate.
Fatto, letto e pubblicato nel sopradetto giorno, mese ed anno in questo Comune di Oppido, Provincia della Prima Calabria Ulteriore, e proprio nel nostro studio in presenza delle parti e dei testimonj Don Giuseppe Stilo fu Don Francesco e di Gaetano Ioculano fu Don Michele, possidenti ambedue domiciliati in Oppido, i quali con noi notajo e colle parti sottoscrivono l’atto presente.

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