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giovedì 19 dicembre 2019

Il latitante [di Raffaele Cosentino,1916]


In nome di Sua Maestà
Umberto Primo
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d’Italia
La Regia Pretura del Mandamento di Ardore
Ha emesso la presente Sentenza.
In nome di Sua Maestà
Umberto Primo
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d’Italia

All’udienza del dì diciassette Aprile mille ottocento settantanove il Signor Michele Agostini Pretore del Mandamento di Ardore ha emesso la seguente sentenza
Nella Causa Civile tra
Pasquale Zappia fu Filippo commerciante domiciliato in Platì, attore comparente di persona =
Contro
Filippo Fera di Giuseppe possidente domiciliato in Lubrichi sotto Comune di S. Cristina d’Aspromonte ed elettivamente in Ardore in casa del Signor Caracciolo Carlo, convenuto, due volte citato contumace =
L’attore si è rimesso agli atti della causa dodici e quindici andante registrati a Marca, coi quali conveniva in questa Pretura Filippo Fera di Lubrichi citandolo nel suo domicilio elettivo qui in Ardore, per essere condannato in linea di commercio alla consegna di una botte e mezzo di olio d’oliva chiaro, lampante, equivalente a quintali sei e chilogrammi sessanta che consegnar doveva all’istante a tutto Marzo ultimo al che non adempì, rimanendo debitore di una botte ed un sesto pari a quintali cinque e chilogrammi dieci = In mancanza del genere chiedeva  l’importo in Lire quattrocento venticinque; unitamente agl’interessi pattuiti del dodici per cento da far capo dal trentuno Marzo al finale sodisfo e le spese del giudizio colla indennità di trasferta e per scritturazione , nonché alla penale anche pattuita in altre Lire duecento, per danni ed interessi liquidati e transatti; producendo in appoggio della sua domanda  due biglietti ad ordine, datati entrambi il ventinove ottobre mille ottocento settantotto =
Il Convenuto citato non è comparso né altri per lui =
In fatto consta della domanda dell’attore nel modo come sopra concepito, e della contumacia del convenuto due volte citato nel suo domicilio eletto in Ardore =
Considerando che i due biglietti all’ordine, alla cui base l’attore poggia la sua domanda, non essendo stati protestati alla scadenza con atto legale com’era di dovere, hanno perduto la qualità di documenti commerciali, e si riducono semplicemente a titoli privati di natura civili = Per ciò in forza dei medesimi non può ammettersi l’azione commerciale che l’attore vorrebbe istituire =
Considerando per tanto e due scritture anzitutto non possono mai perdere il valore di scritture private, le quali non essendo state in verun modo impugnate dal Convenuto atteso la sua contumacia debbono ritenersi come legalmente riconosciute e quindi attribuirsi loro la stessa fede giuridica e l’efficacia degli atti pubblici, ed in conseguenza capaci a rendere pienamente giustificata la domanda dell’attore e come tale aggiudicarsi in tutto il suo tenore tanto per debito principale  che per l’interesse pattuito e per la penale reclamata per l’inadempienza dell’assunta obbligazione = art. 1232 – 1312 – 1313 e seguenti – 131 e seguenti – 1320 e seguenti Codice Civile
Considerando che le spese del giudizio sono sempre a carico del soccumbente art. 370 Procedura Civile. E che poggiando la domanda sopra documenti può ordinarsi l’esecuzione della Sentenza.
- Per quali motivi
Il Pretore diffinitivamente pronunziando in contumacia del Convenuto Filippo Fera di Giuseppe di Lubrichi due volte citato, senza però le funzioni di Giudice di Commercio, condanna il medesimo di consegnare all’attore Pasquale Zappia fu Filippo da Platì una botte ed un sesto di olio di oliva di buona qualità, chiaro, lampante, eguale a quintali cinque e chilogrammi dieci, dovuti giusta i due biglietti all’ordine ventinove ottobre mille ottocento settantotto = Per mancanza del genere lo condanna all’importo in Lire Quattrocento Venticinque = Agl’interessi convenzionali su tal somma, al dodici per cento a far tempo dal trentuno Marzo prossimo passato fino al totale sodisfo, ed oltre Lire duecento per danni interessi liquidati e transatti, alle spese del giudizio liquidate fino a giusta sentenza e registro per Lire 24:50 e Lire Cinque per indennità di comparsa e scritturazione = Ordina L’esecuzione provvisoria di questa sentenza, la quale sarà notificata al Convenuto Contumace Fera nel suo domicilio reale da uno usciere della Pretura di Oppido che verrà da quel Pretore destinato.
Così giudicato in Ardore all’udienza diciassette Aprile mille ottocento settantanove = Il Pretore firmato M. Agostini =
Pubblicata alla detta udienza diciassette Aprile mille ottocento settantanove in assenza del Convenuto.
Il Cancelliere firmato G. Fragomeni.

NOTA. La lotta Zappia vs Fera si protrasse fino all’anno 1884 e forse non ebbe mai fine. Quel che interessa oggi è un mondo scomparso, legato ai cicli della Terra, ancora feconda; agli scambi tra paesi limitrofi e le strade carrabili in intenso impiego per il transito di muli e mulattieri come anche di lavoratori stagionali; dove l’olio era alla base di rapporti che sconfinavano in scontri a colpi di carte bollate per il beneficio dell’erario, funzionari governativi nonché Notai e avvocati che, allora, avevano cospicui guadagni in pecunia ed in natura.
Il regista di oggi non era Cosentino bensì Katanese!


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