In
nome di Sua Maestà
Umberto
Primo
Per grazia di Dio e per volontà della
Nazione
Re
d’Italia
La Regia Pretura del Mandamento di Ardore
Ha emesso la presente Sentenza.
In nome di Sua Maestà
Umberto
Primo
Per grazia di Dio e per volontà della
Nazione
Re
d’Italia
All’udienza del dì diciassette Aprile mille ottocento settantanove il
Signor Michele Agostini Pretore del Mandamento di Ardore ha emesso la seguente
sentenza
Nella Causa Civile tra
Pasquale Zappia fu Filippo commerciante domiciliato in Platì, attore
comparente di persona =
Contro
Filippo Fera di Giuseppe possidente domiciliato in Lubrichi sotto
Comune di S. Cristina d’Aspromonte ed elettivamente in Ardore in casa del Signor
Caracciolo Carlo, convenuto, due volte citato contumace =
L’attore si è rimesso agli atti della causa dodici e quindici andante
registrati a Marca, coi quali conveniva in questa Pretura Filippo Fera di
Lubrichi citandolo nel suo domicilio elettivo qui in Ardore, per essere
condannato in linea di commercio alla consegna di una botte e mezzo di olio
d’oliva chiaro, lampante, equivalente a quintali sei e chilogrammi sessanta che
consegnar doveva all’istante a tutto Marzo ultimo al che non adempì, rimanendo
debitore di una botte ed un sesto pari a quintali cinque e chilogrammi dieci =
In mancanza del genere chiedeva
l’importo in Lire quattrocento venticinque; unitamente agl’interessi
pattuiti del dodici per cento da far capo dal trentuno Marzo al finale sodisfo
e le spese del giudizio colla indennità di trasferta e per scritturazione ,
nonché alla penale anche pattuita in altre Lire duecento, per danni ed
interessi liquidati e transatti; producendo in appoggio della sua domanda due biglietti ad ordine, datati entrambi il
ventinove ottobre mille ottocento settantotto =
Il Convenuto citato non è comparso né altri per lui =
In fatto consta della domanda dell’attore nel modo come sopra
concepito, e della contumacia del convenuto due volte citato nel suo domicilio
eletto in Ardore =
Considerando che i due biglietti all’ordine, alla cui base l’attore
poggia la sua domanda, non essendo stati protestati alla scadenza con atto
legale com’era di dovere, hanno perduto la qualità di documenti commerciali, e
si riducono semplicemente a titoli privati di natura civili = Per ciò in forza
dei medesimi non può ammettersi l’azione commerciale che l’attore vorrebbe
istituire =
Considerando
per tanto e due scritture anzitutto non possono mai perdere il valore di
scritture private, le quali non essendo state in verun modo impugnate dal
Convenuto atteso la sua contumacia debbono ritenersi come legalmente
riconosciute e quindi attribuirsi loro la stessa fede giuridica e l’efficacia
degli atti pubblici, ed in conseguenza capaci a rendere pienamente giustificata
la domanda dell’attore e come tale aggiudicarsi in tutto il suo tenore tanto
per debito principale che per
l’interesse pattuito e per la penale reclamata per l’inadempienza dell’assunta
obbligazione = art. 1232 – 1312 – 1313 e seguenti – 131 e seguenti – 1320 e seguenti
Codice Civile
Considerando
che le spese del giudizio sono sempre a carico del soccumbente art. 370
Procedura Civile. E che poggiando la domanda sopra documenti può ordinarsi
l’esecuzione della Sentenza.
- Per quali motivi
–
Il Pretore
diffinitivamente pronunziando in contumacia del Convenuto Filippo Fera di
Giuseppe di Lubrichi due volte citato, senza però le funzioni di Giudice di
Commercio, condanna il medesimo di consegnare all’attore Pasquale Zappia fu
Filippo da Platì una botte ed un sesto di olio di oliva di buona qualità,
chiaro, lampante, eguale a quintali cinque e chilogrammi dieci, dovuti giusta i
due biglietti all’ordine ventinove ottobre mille ottocento settantotto = Per
mancanza del genere lo condanna all’importo in Lire Quattrocento Venticinque = Agl’interessi convenzionali su tal
somma, al dodici per cento a far tempo dal trentuno Marzo prossimo passato fino
al totale sodisfo, ed oltre Lire duecento per danni interessi liquidati e
transatti, alle spese del giudizio liquidate fino a giusta sentenza e registro
per Lire 24:50 e Lire Cinque per indennità di comparsa e scritturazione =
Ordina L’esecuzione provvisoria di questa sentenza, la quale sarà notificata al
Convenuto Contumace Fera nel suo domicilio reale da uno usciere della Pretura
di Oppido che verrà da quel Pretore destinato.
Così
giudicato in Ardore all’udienza diciassette Aprile mille ottocento settantanove
= Il Pretore firmato M. Agostini =
Pubblicata
alla detta udienza diciassette Aprile mille ottocento settantanove in assenza
del Convenuto.
Il
Cancelliere firmato G. Fragomeni.
NOTA. La lotta Zappia
vs Fera si protrasse fino all’anno 1884 e forse non ebbe mai fine. Quel che interessa
oggi è un mondo scomparso, legato ai cicli della Terra, ancora feconda; agli
scambi tra paesi limitrofi e le strade carrabili in intenso impiego per il
transito di muli e mulattieri come anche di lavoratori stagionali; dove l’olio
era alla base di rapporti che sconfinavano in scontri a colpi di carte bollate
per il beneficio dell’erario, funzionari governativi nonché Notai e avvocati
che, allora, avevano cospicui guadagni in pecunia ed in natura.
Il regista di oggi non era Cosentino bensì Katanese!