Colla
presente scrittura sinallamatica da valere come se fosse pubblico strumento,
tra noi qui sottoscritti Sacerdote Don Stefano Oliva e Don Francesco Gliozzi si
è conchiuso il seguente contratto di compravendita.
Dichiaro
io D. Francesco Gliozzi del fu D. Carlo possedere da vero e legittimo padrone e
possessore un fondo in contrada Sfalasi Territorio di questo Comune di natura aratoria ed alberato con olivi e
quercie, limito D. Giuseppe Gliozzi mio fratello da un lato, da un altro D.
Carmelo Zappia, ed il resto da me medesimo, pervenutomi per retaggio Paterno;
quale Fondo come sopra descritto e confinato, per mie vedute e circostanze ho
risoluto venderlo, ed avendo alluopo trattato col Sacerdote D. Stefano Oliva la
vendita, quale si è alla fine conchiusa colle seguenti condizioni.
1°
Che l’apprezzo debba farsi da’ periti Rosario Marando ed Antonio Trimboli
Judici, i quali portatosi sul luogo hanno stabilito il prezzo di docati ottanta
nove e grana quaranta, che il compratore Sig Oliva ha sborzato di moneta effettiva
corrente in questo Regno e per effetto di ciò gli fo ampia final quietanza
immettendolo nel possesso del suddetto Fondo per goderne della proprietà ed
usufrutto, restando però per questo anno solo il quinto sul prodotto del grano
in favore del venditore Sig. Gliozzi.
2°
La vendita suddetta s’intende fatta coll’istesso patto della ricompra fra lo
spazio di anni quattro, incominciando da oggi medesimo e terminar debba a tutto
il dì venticinque Aprile Mille ottocento cinquant’uno, dappo il quale tempo di
sopra stabilito, resta il venditore decaduto da ogni dritto di ricompra, ed il
compratore assoluto proprietario; tale ricompra potrassi fare dal dolo
venditore e suoi figli ma coll’espressa condizione e che senza della quale non sarebbe effettoito il presente contratto,
dico presente contratto, che qualora questi facendo uso della ricompra non
potessero alienarlo ad altra persona tranne al compratore Sig. Oliva o suoi
nepoti, i quali un mese prima dovranno essere interpretati se vogliono
comprare. Nel caso negativo la proprietà resta libera come prima; nl caso poi
affermativo resta stabilito che il perito più probbo si adibberà ds tutti dovrà
eseguire la perizia, e questi o suoi eredi restano obbligati pèagarne il prezzo
stabilito in moneta corrente di questo Regno. A scanzo di qualunque litiggio
resta spiegato, che qualora la ricompra avrà luogo nel mille ottocento
cinquant’uno il prodotto del grano dovrà cedere in favore del compratore Sig.
Oliva, se prima di detta epoca gli apparterà la rata a raggion di tempo.
3°
Che il Fondo suddetto s’inmtenda cederlo franco e libero da qualunque servitù
ipoteca o canoni, fuorché del contributo Fondiario che dal dì della presente
vendita ceder dovrà a carico del compratore Sig. Oliva. Così ho fatto la
vendita, ed in tal modo mi obbligo garentirla sopra i propri miei beni.
Ed
io D. Stefano Oliva contento del sopradetto contratto m’obbligo di non
contravenire alla parte che mi riguarda.
Fatto
oggi venti sei Aprile Mille ottocento quaranta sette in Platì in doppio originale
la presente sinallamatica, quali si conservano uno per ciascuno di noi per
tutti gli effetti di leggi.
Francesco
Gliozzi ho venduto e ricevuto come sopra
Stefano
Oliva ho comprato e sborzato
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