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martedì 3 maggio 2016

Amici come prima (reg. Norman Jewison - 1982)



Colla presente scrittura sinallamatica da valere come se fosse pubblico strumento, tra noi qui sottoscritti Sacerdote Don Stefano Oliva e Don Francesco Gliozzi si è conchiuso il seguente contratto di compravendita.
Dichiaro io D. Francesco Gliozzi del fu D. Carlo possedere da vero e legittimo padrone e possessore un fondo in contrada Sfalasi Territorio di questo Comune  di natura aratoria ed alberato con olivi e quercie, limito D. Giuseppe Gliozzi mio fratello da un lato, da un altro D. Carmelo Zappia, ed il resto da me medesimo, pervenutomi per retaggio Paterno; quale Fondo come sopra descritto e confinato, per mie vedute e circostanze ho risoluto venderlo, ed avendo alluopo trattato col Sacerdote D. Stefano Oliva la vendita, quale si è alla fine conchiusa colle seguenti condizioni.
1° Che l’apprezzo debba farsi da’ periti Rosario Marando ed Antonio Trimboli Judici, i quali portatosi sul luogo hanno stabilito il prezzo di docati ottanta nove e grana quaranta, che il compratore Sig Oliva ha sborzato di moneta effettiva corrente in questo Regno e per effetto di ciò gli fo ampia final quietanza immettendolo nel possesso del suddetto Fondo per goderne della proprietà ed usufrutto, restando però per questo anno solo il quinto sul prodotto del grano in favore del venditore Sig. Gliozzi.
2° La vendita suddetta s’intende fatta coll’istesso patto della ricompra fra lo spazio di anni quattro, incominciando da oggi medesimo e terminar debba a tutto il dì venticinque Aprile Mille ottocento cinquant’uno, dappo il quale tempo di sopra stabilito, resta il venditore decaduto da ogni dritto di ricompra, ed il compratore assoluto proprietario; tale ricompra potrassi fare dal dolo venditore e suoi figli ma coll’espressa condizione e che senza della quale  non sarebbe effettoito il presente contratto, dico presente contratto, che qualora questi facendo uso della ricompra non potessero alienarlo ad altra persona tranne al compratore Sig. Oliva o suoi nepoti, i quali un mese prima dovranno essere interpretati se vogliono comprare. Nel caso negativo la proprietà resta libera come prima; nl caso poi affermativo resta stabilito che il perito più probbo si adibberà ds tutti dovrà eseguire la perizia, e questi o suoi eredi restano obbligati pèagarne il prezzo stabilito in moneta corrente di questo Regno. A scanzo di qualunque litiggio resta spiegato, che qualora la ricompra avrà luogo nel mille ottocento cinquant’uno il prodotto del grano dovrà cedere in favore del compratore Sig. Oliva, se prima di detta epoca gli apparterà la rata a raggion di tempo.
3° Che il Fondo suddetto s’inmtenda cederlo franco e libero da qualunque servitù ipoteca o canoni, fuorché del contributo Fondiario che dal dì della presente vendita ceder dovrà a carico del compratore Sig. Oliva. Così ho fatto la vendita, ed in tal modo mi obbligo garentirla sopra i propri miei beni.
Ed io D. Stefano Oliva contento del sopradetto contratto m’obbligo di non contravenire alla parte che mi riguarda.
Fatto oggi venti sei Aprile Mille ottocento quaranta sette in Platì in doppio originale la presente sinallamatica, quali si conservano uno per ciascuno di noi per tutti gli effetti di leggi.
Francesco Gliozzi ho venduto e ricevuto come sopra
Stefano Oliva ho comprato e sborzato

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