COMUNE DI PLATI
(Provincia di Reggio
Calabria)
Il Podestà
Considerato che nessuno degli esercizi di vendita di vino o caffè e
degli altri alberghi esistenti in questo paese è provvisto di fontanina interna
di acqua potabile,
Considerato che una tale mancanza pregiudica seriamente quella che è
l’igiene pubblica nonché la campagna contro la diffusione delle malattie
infettive, e ciò pel fatto che gli oggetti necessari al proprio esercizio non
possono venire sufficientemente puliti con acqua a getto continuo come il caso
vuole e si richiede sempre per ragioni igienico-sanitarie;
O R D I N A
Tutti gli alberghi, gli esercizi con vendita di vino e liquori e i
caffè siti in questo centro abitato debbono essere forniti di apposita
fontanina interna con relativa vaschetta di raccolta e di rifiuto dell’acqua.
A tutto ciò bisogna sia provveduto entro trenta giorni dalla notifica
della presente ordinanza, con diffida che, non ottemperandovi, l’esercizio
verrà chiuso sino a che non sarà provveduto a quanto disposto con la presente
ordinanza.
Platì, li 17 luglio 1937 XV°
Il Podestà F. Perone
Copia della presente ordinanza è stata da me notificata a Gliozzi Luigi fu Francesco esercente un esercizio di bettola
Perché ne avesse legale conoscenza, rilasciandone copia in mano di lui medesimo
Platì, li 17 luglio 1937 XV°
La Guardia Municipale
D
Grillo
C O M U N E D I
P L A T I’
Provincia di Reggio Calabria
li, 25 maggio 1944
Al Sig. Gliozzi Luigi fu
Francesco P l a t ì
Ricordo a S.V. quanto segue:
Regolamento per il servizio di connessione dell’acqua
potabile nel Comune di Platì deliberato dal Podestà Sig. Zappia Ferdinando il 9
luglio 1941 – approvato dalla G. P.A. con ordinanza 15/9/1941
ART.
22
Qualora entro cinque giorni dalle scadenze quadrimestrali sopra
cennate, il concessionario non abbia versato alla cassa comunale le rate del
canone il Podestà è in diritto di ordinare senza alcun preavviso, la
sospensione della connessione dell’acqua. Perdurando la morosità per altri 15
giorni, la concessione sarà revocata ordinandosi il taglio della conduttura,
con la chiusura del foro di presa sul tubo stradale, o su quello di proprietà
privata. Le operazioni suddette dovranno praticarsi dagli utenti, a loro spese
entro 24 ore dall’ordinanza Podestarile, in caso di inadempienza si provvederà
d’ufficio salvo il rimborso delle spese da parte del concessionario
inadempiente.
Si avverte V. V. che tale disposizione sarà, occorrendo rigorosamente
applicata.
Il Sindaco
(Avv.
R. Fera)
Fera
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