L’avvocatu
Lentini ndavia machini e mulini e li so terri jivunu i panarefru a cuccumeiu
In
nome di Sua Maestà
Umberto
Primo
Per grazia di Dio e per volontà della
Nazione
Re
d’Italia
La Regia Pretura del Mandamento di Ardore
Ha emesso la presente Sentenza. In nome
di Sua Maestà
Umberto
Primo
Per grazia di Dio e per volontà della
Nazione
Re
d’Italia
Il Sig. Giacomo Avv. Raso Pretore del Mandamento di Ardore ha emesso la
presente Sentenza
nella causa civile
Tra
Il Sig. Raffaele Lentini fu Muzio legale e proprietario, domiciliato in
Platì, attore comparente in persona
Contro
Saverio Marando fu Saverio parte domiciliato pure in Platì, convenuto
comparente di persona.
L’attore conchiude che sen’attendere all’eccezioni e difese contrarie,
piaccia alla giustizia accogliere e far pieno dritto alla sua domanda
giustificata colla prova accolta e con documenti esibiti.
Il convenuto conchiude rigettarsi la domanda dell’attore perché non
provata e condannarsi alle spese.
Rilevasi in fatto che il Sig. Raffaele Lentini con atto dei 4 Settembre
ultimo, conveniva in questa Pretura Saverio Marando per sentirsi condannare al
pronto pagamento di lire novantanove prezzo di sacchi 14 ½ di fronda serica,
cioè sacchi otto di fronda serica, alla ragione di £ 4, 2 per ogni sacco e
sacchi sei di mezze di fronda nera, al prezzo di Lire dieci al sacco venduta ad
esso convenuto in Maggio ultimo, restringendo la sua domanda sole sudette Lire
novantanove. Asseriva il medesimo istante che per patto si stabilì che il
prezzo doveva essere quello che egli stesso avrebbe stabilito diffinitivamente.
Chiedeva pure le spese del giudizio e gli interessi legali. Postasi la causa
all’udienza l’attore insisté alla sua domanda. Il convenuto però confessando
aversi ricevuto otto sacchi di fronda bianca e soli sei di fronda nera impugnò
che si fosse convenuto che dovesse pagarla al prezzo che avesse
diffinitivamente stabilito l’attore stesso, ma che invece era pronto a pagarla
ai prezzi fatti nella vendita della fronda del Sig. Francesco Oliva nella
decorsa industria serica. Eseguitasi la prova diretta e contraria l’attore non
giustificò punto che nel Maggio scorso, nel fare il contratto per la vendita
della fronda al convenuto si stabilì per patto che il prezzo doveva essere
quello fissato difinitivamente dall’attore. Solo si assodò che verso gli ultimi
giorni dell’industria stante la scarsezza della fronda esso Sig. Lentini vendé
qualche sacco di fronda nera a Lire dieci il sacco, che i prezzi della fronda
nell’anno decorso che fece il Sig. Francesco Oliva furono a L. £4,40 la foglia
bianca, a Lire 4,25 la fronda cappuccina ed a Lire tre a nera. E ch’essendo
esso Sig. Oliva un grosso proprietario di fronda serica generalmente in Platì i
contratti si stabilirono ai prezzi ch’egli farà nei contratti da lui stipolati.
Riprodottasi la causa all’udienza le parti conchiusero come sopra leggesi.
In dritto poi
Considerando che nel pronunziare un giudizio devesi tener presente ciò
che si alliga e ciò che si prova. Or l’attore avendo assunto nel suo atto
introduttivo che nel fare il contratto col convenuto si stabilì per patto che
il prezzo della fronda doveva essere quello che il medesimo attore avesse
stabilito difinitivamente, patto ch’egli colla sua prova ha affatto dimostrato,
e quindi che la sua domanda in quanto al prezzo della fronda dev’essere rigettata,
non essendo neppure il caso di deferire giuramento di Ufficio perché le sue
pretenzioni per tale riguardo sono totalmente sfornite di prove art. 1312 e
1323 codice civile.
Considerando però che il convenuto Marando confessa di aver ricevuto
dall’attore otto sacchi di fronda bianca e sei di fronda nera il prezzo del
quale deve pagare = Considerando che i prezzi che generalmente si fissano nel
Comune di Platì si è quello che stabilisce il Sig. Francesco Oliva nei suoi
contratti e che in questo anno furono di £. 3,40 per la fronda bianca e a Lire
Tre per la nera, ed a simili prezzi confessa pure il convenuto di essere
obbligato a pagare la fronda in parola = Considerando che la confessione
giudiziaria facendo piena prova contro colui che la fa, ne consegue che la
dimanda dell’attore si deve accogliere per quanto è di ragione Art. 1356 Cod.
C. = Considerando che il convenuto è tenuto a pagare gli interessi legali sulla
somma da lui dovuta perch’è incorso nelle mora dal giorno della giudiziale
domanda Art. 1231 C.
Civile = Considerando che l’attore dovendosi ritenere soccumbente in
parte nelle sue pretenzioni è giustizia che le spese del giudizio fossero
proporzionalmente compensate Art. 370 C. Civile=
Per questi motivi
Noi Avv. Giacomo Raso Pretore del Mandamento di Ardore diffinitivamente
pronunziando in contraddizione delle parti condanniamo Saverio Marando al
pagamento in favore del Sig. Raffaele Lentini della somma di Lire
quarantacinque e centesimi venti prezzo della fronda sericada costui a quello
venduta nel Maggio 1885. Agl’interessi legali su tale somma dal dì della
domanda fino all’integrale sodisfo ed alla metà delle spese del giudizio fino
alla presente sentenza e suo registro che in totale sono liquidate per Lire
trentanove e centesimi trenta. L’altra metà rimane compensata.
Pronunziato in Ardore all’udienza del dì nove Aprile 1886. Il Pretore
firmato G. Raso. Pubblicato alla stess’udienza nove aprile 1886 fuori la
presenza delle parti. Il Cancelliere firmato Antonio Portaro. Repertorio N 18.
Registrato ad Ardore lì ventisette Aprile milleottocentottantasei N 24 fol 176.
Comandiamo
a tutti gli Uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di
mettere ad esecuzione la presente; al ministero pubblico di darvi assistenza; a
tutti i Comandanti ed Uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa
quando siano legalmente richiesti.
Nota - Nel testo sopra riprodotto ritroviamo due dei protagonisti di Caci Il Brigante, libro del 2016, di
Michele Papalia. In quel tempo le norme per i buoni affari derivate da don
Francesco Oliva erano in auge e con esse ci si affrontava. Quello che qui
inoltre viene fuori è lo stato dell’economia platiota legata oltre che alla
produzione olearia a quella, molto diffusa, serica. Ambedue stagionali, la prima difficilmente mieteva vittime, di contro la seconda non guardava in
faccia le donne, specie se giovani, e i bambini. Su tutto questo nessuno ancora
ha scritto un rigo benché i Registri delle Morti di quegli anni parlino chiaro.
L'epigrafe in apertura, la ricorda e la ripete ancora, Tota Zappia di Pasquale e Lentini Caterina, born 1927, tra le ultime discendenti l'Avvocato. La foto è l’unica esistente con il volto dell’Avvocato Raffaele Lentini
di Muzio ed appartiene agli eredi di Mimì, Colonnello, Fera. Probabilmente è
uno dei pochi dagherrotipi fatti ad un platiotu di sangue.
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