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mercoledì 12 settembre 2018

Le foglie d'oro [di Michael Curtiz, 1950 ]



L’avvocatu Lentini ndavia machini e mulini e li so terri jivunu i panarefru a cuccumeiu


In nome di Sua Maestà
Umberto Primo
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d’Italia
La Regia Pretura del Mandamento di Ardore
Ha emesso la presente Sentenza. In nome di Sua Maestà
Umberto Primo
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d’Italia
Il Sig. Giacomo Avv. Raso Pretore del Mandamento di Ardore ha emesso la presente Sentenza
nella causa civile
Tra
Il Sig. Raffaele Lentini fu Muzio legale e proprietario, domiciliato in Platì, attore comparente in persona
Contro
Saverio Marando fu Saverio parte domiciliato pure in Platì, convenuto comparente di persona.
L’attore conchiude che sen’attendere all’eccezioni e difese contrarie, piaccia alla giustizia accogliere e far pieno dritto alla sua domanda giustificata colla prova accolta e con documenti esibiti.
Il convenuto conchiude rigettarsi la domanda dell’attore perché non provata e condannarsi alle spese.
Rilevasi in fatto che il Sig. Raffaele Lentini con atto dei 4 Settembre ultimo, conveniva in questa Pretura Saverio Marando per sentirsi condannare al pronto pagamento di lire novantanove prezzo di sacchi 14 ½ di fronda serica, cioè sacchi otto di fronda serica, alla ragione di £ 4, 2 per ogni sacco e sacchi sei di mezze di fronda nera, al prezzo di Lire dieci al sacco venduta ad esso convenuto in Maggio ultimo, restringendo la sua domanda sole sudette Lire novantanove. Asseriva il medesimo istante che per patto si stabilì che il prezzo doveva essere quello che egli stesso avrebbe stabilito diffinitivamente. Chiedeva pure le spese del giudizio e gli interessi legali. Postasi la causa all’udienza l’attore insisté alla sua domanda. Il convenuto però confessando aversi ricevuto otto sacchi di fronda bianca e soli sei di fronda nera impugnò che si fosse convenuto che dovesse pagarla al prezzo che avesse diffinitivamente stabilito l’attore stesso, ma che invece era pronto a pagarla ai prezzi fatti nella vendita della fronda del Sig. Francesco Oliva nella decorsa industria serica. Eseguitasi la prova diretta e contraria l’attore non giustificò punto che nel Maggio scorso, nel fare il contratto per la vendita della fronda al convenuto si stabilì per patto che il prezzo doveva essere quello fissato difinitivamente dall’attore. Solo si assodò che verso gli ultimi giorni dell’industria stante la scarsezza della fronda esso Sig. Lentini vendé qualche sacco di fronda nera a Lire dieci il sacco, che i prezzi della fronda nell’anno decorso che fece il Sig. Francesco Oliva furono a L. £4,40 la foglia bianca, a Lire 4,25 la fronda cappuccina ed a Lire tre a nera. E ch’essendo esso Sig. Oliva un grosso proprietario di fronda serica generalmente in Platì i contratti si stabilirono ai prezzi ch’egli farà nei contratti da lui stipolati. Riprodottasi la causa all’udienza le parti conchiusero come sopra leggesi.
In dritto poi
Considerando che nel pronunziare un giudizio devesi tener presente ciò che si alliga e ciò che si prova. Or l’attore avendo assunto nel suo atto introduttivo che nel fare il contratto col convenuto si stabilì per patto che il prezzo della fronda doveva essere quello che il medesimo attore avesse stabilito difinitivamente, patto ch’egli colla sua prova ha affatto dimostrato, e quindi che la sua domanda in quanto al prezzo della fronda dev’essere rigettata, non essendo neppure il caso di deferire giuramento di Ufficio perché le sue pretenzioni per tale riguardo sono totalmente sfornite di prove art. 1312 e 1323 codice civile.
Considerando però che il convenuto Marando confessa di aver ricevuto dall’attore otto sacchi di fronda bianca e sei di fronda nera il prezzo del quale deve pagare = Considerando che i prezzi che generalmente si fissano nel Comune di Platì si è quello che stabilisce il Sig. Francesco Oliva nei suoi contratti e che in questo anno furono di £. 3,40 per la fronda bianca e a Lire Tre per la nera, ed a simili prezzi confessa pure il convenuto di essere obbligato a pagare la fronda in parola = Considerando che la confessione giudiziaria facendo piena prova contro colui che la fa, ne consegue che la dimanda dell’attore si deve accogliere per quanto è di ragione Art. 1356 Cod. C. = Considerando che il convenuto è tenuto a pagare gli interessi legali sulla somma da lui dovuta perch’è incorso nelle mora dal giorno della giudiziale domanda Art. 1231 C.
Civile = Considerando che l’attore dovendosi ritenere soccumbente in parte nelle sue pretenzioni è giustizia che le spese del giudizio fossero proporzionalmente compensate Art. 370 C. Civile=
Per questi motivi
Noi Avv. Giacomo Raso Pretore del Mandamento di Ardore diffinitivamente pronunziando in contraddizione delle parti condanniamo Saverio Marando al pagamento in favore del Sig. Raffaele Lentini della somma di Lire quarantacinque e centesimi venti prezzo della fronda sericada costui a quello venduta nel Maggio 1885. Agl’interessi legali su tale somma dal dì della domanda fino all’integrale sodisfo ed alla metà delle spese del giudizio fino alla presente sentenza e suo registro che in totale sono liquidate per Lire trentanove e centesimi trenta. L’altra metà rimane compensata.
Pronunziato in Ardore all’udienza del dì nove Aprile 1886. Il Pretore firmato G. Raso. Pubblicato alla stess’udienza nove aprile 1886 fuori la presenza delle parti. Il Cancelliere firmato Antonio Portaro. Repertorio N 18. Registrato ad Ardore lì ventisette Aprile milleottocentottantasei  N 24 fol 176.
Comandiamo
a tutti gli Uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente; al ministero pubblico di darvi assistenza; a tutti i Comandanti ed Uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa quando siano legalmente richiesti.

Nota - Nel testo sopra riprodotto ritroviamo due dei protagonisti di Caci Il Brigante, libro del 2016, di Michele Papalia. In quel tempo le norme per i buoni affari derivate da don Francesco Oliva erano in auge e con esse ci si affrontava. Quello che qui inoltre viene fuori è lo stato dell’economia platiota legata oltre che alla produzione olearia a quella, molto diffusa, serica. Ambedue stagionali, la prima difficilmente mieteva vittime, di contro la seconda non guardava in faccia le donne, specie se giovani, e i bambini. Su tutto questo nessuno ancora ha scritto un rigo benché i Registri delle Morti di quegli anni parlino chiaro.
L'epigrafe in apertura, la ricorda e la ripete ancora, Tota Zappia di Pasquale e Lentini Caterina, born 1927, tra le ultime discendenti l'Avvocato. La foto è l’unica esistente con il volto dell’Avvocato Raffaele Lentini di Muzio ed appartiene agli eredi di Mimì, Colonnello, Fera. Probabilmente è uno dei pochi dagherrotipi fatti ad un platiotu di sangue.


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