L’anno mille ottocento settantanove, il giorno tredici di aprile in
Natile. Colla presente scrittura sinallagmatica, da valere publico istromento, io
Sottoscritto D. Ferdinando Scopacasa nella sua qualità di Arciprete di Natile
ivi domiciliato da una parte, e dall’altra Antonio Sidore fu Antonio
domiciliato in Delianova hanno convenuto e conchiuso il seguente contratto di
affitto.
Esso arciprete Scopacasa concede e dona in fitto all’altro costituito
Antonio Sidore le terre aratorie ed il Fondo Oltivato siti nel campo di
Bruzzano, territorio di Castellaci di pertinenza della Parrocchia di Natile, di
cui esso Signor Scopacasa è legittimo rappresentante. Il tutto con i patti e
condizioni che seguono;
Primo la durata di questo contratto di fitto sarà di anni sei che si
comincia a correre dal primo del mese venturo settembre, e va a terminare a
tutto il mese di agosto dell’anno mille ottocento ottanta cinque 1885. Secondo
Esso Antonio Sidore sarà tenuto ed obbligato corrispondere ad esso signor
Scopacasa, o a chi per lui, l’annuale pattuita e convenuta mercede di fitto in
ducati centoquaranta da corrispondersi per ogni mese d’agosto di ciascun anno
in Natile colla condizione che esso Antonio Sidore dovrà pagare la Fondiaria
per gli … Fondi come sopra fissati, ed escomputassi sul totale dell’affitto
come sopra; e che il suddetto fittuario Sidore dovrà per ogn’anno corrispondere
il terzo del totale fitto ogni mese di novembre; per questo primo anno per la
suddetta condizione del terzo di anticipo in atto consegni al Signor Sopacasa
Lire cento settanta cinque 175; ed inoltre Lire trenta nel venturo mese di
settembre, consegnandole qui in Natile; come pure al Signor Sidore è tenuto
corrispondere al Signor Scopacasa un cafiso e mezzo d’olio, ed un tomolo e
mezzo di castagne per ogn’anno colla condizione che non corrispondendo esso
Signor Sidore alle sudette condizioni il presente contratto sarà non fatto,
cioè come non fatto, casso e nullo. Esso fittuario Signor Sidore è tenuto per
ogni due anni coltivare le olive di cinque …, ed essendovi danno cagionato da
mano d’uomo sarà tenuto pagarlo
Natile tredici Aprile 1879
Ferdinando Arciprete Scopacasa
Sidori Antonino
Nota - Questo contratto di affitto è nel corpus di documenti risalenti a don Filippo Gliozzi.