Con la presente scrittura
privata redatta in doppio originale, e da valere come pubblico istrumento, noi
qui sotto scritti Francesco Gliozzi fu Domenico domiciliato in Platì ed Antonio
Violi fu Domenico da Lubrichi abbiamo redatto un contratto di sub locazione di
fondi olivetati, quale contratto viene rifuso nei seguenti articoli
1. Dichiaro io Francesco Gliozzi che con
scrittura privata redatta tra me e mio fratello Filippo del 21 Dicembre ultimo
scorso, e reggistrata in Ardore il dì otto Gennaio corrente mese al Lib: 2° Vol
5°, tassa Lire tredici 2/10 Lire due e cent. sessanta. Totale Lire quindici e
cent. sessanta. Il ricevitore Deangelis; il detto mio mi ha ceduto il metà
fitto dei fondi che a lui gli vennero ceduti in fitto dal Signor Arciprete di
Piminoro, con istrumento agli atti di Notar Signor Rocco Musitano di Bovalino
in data sedici Giugno 1879 Registrata in Ardore il 1° Luglio detto al N. 317
Libro 1° Vol. 13 folio 113: Deangelis; a quali atti noi sottoscritti ci
riportiamo.
2. Il Sub fitto che con la presente scrittura
avrà luogo, si dovrà intendere uguale a quello stipolato col sopradetto mio,
senza aggiungere o levare cosa alcuna di detto contratto, tranne per quella
riguardante l’estaglio; ed il Signor Antonio Violi sin da ora rientra nei miei
dritti, ed obblighi contenuti nella sopra cennata scrittura
3. Il Sub fitto in parole io sottoscritto Gliozzi
lo fò puramente e semplicemente al Violi per come lò fatto col ripetuto mio
senza aggiungere onere di sorta.
4. La durata del presente contratto di Sub locazione
avrà la durata di anni sei, la quale abbe principio dall’anno colonico 1879 per
terminare giusto li sopra cennati titoli. Basta il solo contratto di locazione
per la corrisposta dell’estaglio e non dovendo io di Gliozzi garentire il
frutto, né la sua bontà mentre resta a rischio e cimento del Signor Violi, sia
se gli alberi lo producessero, o nerezza ad ammalarsi e precipitarsi.
5. Io sottoscritto Antonio Violi accetto il Sub
contratto di locazione giusto come venne fatto tra essi Germani Fratelli Signori
Gliozzi
6. Io sopra detto Violi, mi obbligo corrispondere
col Signor Francesco Gliozzi di Botti cinque di olio di ulivo, presentandogli
una lettera di cambio di detta garantita di un negoziante di Gioia Tauro, o
pure presentandogli un garante solvibile, che assume le responsabilità della
consegna dell’olio in botti cinque e da pagarseli a tutto il trentuno marzo
dell’anno mille ottocento ottantuno e così successivamente negli anni mille
ottocento ottantatre e mille ottocento ottantacinque, e proprio nei giorni
sopra stabiliti.
La lettera di cambio sopra
cennata od il garante mi obbligo io sopradetto Violi consegnarla, o presentarlo
al Signor Gliozzi non più tardi del dieci Dicembre e di ciascuno biennio cioè
al dieci Dicembre mille ottocento ottanta il primo, al dieci Dicembre mille
ottocento ottantadue il secondo, ed il terzo ed ultimo al dieci Dicembre mille
ottocento ottantaquattro. Qualora la detta lettera di cambio o buono di marina
delle cinque botti di olio di olivo o il garante accettabile da esso Signor
Gliozzi non avesse a consegnarlo o presentarlo nell’epoca pattuita di sopra, o
che il Signor Gliozzi non avesse a conoscere idoneo il garante presentato sono
da accettarsi i Fratelli Signori Guida o Ioculano da Oppido, e nel caso sia
della mancanza del buono sia del garante il presente contratto di comune
accordo si intende ritenere come casso e nullo. Ed io Violi mi obbligo pagare
al Signor Gliozzi la somma di lire mille a titolo di danni ed interessi sin da
ora liquidati e transatti. Io Gliozzi qualora avesse a contravvenire per fatto
mio proprio al presente contratto mi obbligo pagare al Signor Violi la sopra
detta penale, mi obbligo ancora rispondere direttamente verso mio fratello
Filippo pel pagamento dell’estaglio pattuito colla sopra cennata scrittura, ed
in mancanza pagare tutti i danni ed interessi che il Violi potrà soffrire, a
criterio di un perito scelto dal Pretore Mandamentale di Oppido.
Il presente contratto viene
accettato da noi contraenti in tutta la sua estenzione e tenore per come sopra
stà scritto.
Oppido lì quindici del Mese di
Gennaio mille ottocento ottanta.
Antonio Violi dichiaro come
sopra
Gliozzi Francesco fu Domenico
dichiaro come sopra
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