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mercoledì 1 dicembre 2021

I due compari [di Carlo Borghesio - 1955]




Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, e da valere come pubblico istrumento, noi qui sotto scritti Francesco Gliozzi fu Domenico domiciliato in Platì ed Antonio Violi fu Domenico da Lubrichi abbiamo redatto un contratto di sub locazione di fondi olivetati, quale contratto viene rifuso nei seguenti articoli
1.  Dichiaro io Francesco Gliozzi che con scrittura privata redatta tra me e mio fratello Filippo del 21 Dicembre ultimo scorso, e reggistrata in Ardore il dì otto Gennaio corrente mese al Lib: 2° Vol 5°, tassa Lire tredici 2/10 Lire due e cent. sessanta. Totale Lire quindici e cent. sessanta. Il ricevitore Deangelis; il detto mio mi ha ceduto il metà fitto dei fondi che a lui gli vennero ceduti in fitto dal Signor Arciprete di Piminoro, con istrumento agli atti di Notar Signor Rocco Musitano di Bovalino in data sedici Giugno 1879 Registrata in Ardore il 1° Luglio detto al N. 317 Libro 1° Vol. 13 folio 113: Deangelis; a quali atti noi sottoscritti ci riportiamo.
2.  Il Sub fitto che con la presente scrittura avrà luogo, si dovrà intendere uguale a quello stipolato col sopradetto mio, senza aggiungere o levare cosa alcuna di detto contratto, tranne per quella riguardante l’estaglio; ed il Signor Antonio Violi sin da ora rientra nei miei dritti, ed obblighi contenuti nella sopra cennata scrittura
3.  Il Sub fitto in parole io sottoscritto Gliozzi lo fò puramente e semplicemente al Violi per come lò fatto col ripetuto mio senza aggiungere onere di sorta.
4.  La durata del presente contratto di Sub locazione avrà la durata di anni sei, la quale abbe principio dall’anno colonico 1879 per terminare giusto li sopra cennati titoli. Basta il solo contratto di locazione per la corrisposta dell’estaglio e non dovendo io di Gliozzi garentire il frutto, né la sua bontà mentre resta a rischio e cimento del Signor Violi, sia se gli alberi lo producessero, o nerezza ad ammalarsi e precipitarsi.
5.  Io sottoscritto Antonio Violi accetto il Sub contratto di locazione giusto come venne fatto tra essi Germani Fratelli Signori Gliozzi
6.  Io sopra detto Violi, mi obbligo corrispondere col Signor Francesco Gliozzi di Botti cinque di olio di ulivo, presentandogli una lettera di cambio di detta garantita di un negoziante di Gioia Tauro, o pure presentandogli un garante solvibile, che assume le responsabilità della consegna dell’olio in botti cinque e da pagarseli a tutto il trentuno marzo dell’anno mille ottocento ottantuno e così successivamente negli anni mille ottocento ottantatre e mille ottocento ottantacinque, e proprio nei giorni sopra stabiliti.
La lettera di cambio sopra cennata od il garante mi obbligo io sopradetto Violi consegnarla, o presentarlo al Signor Gliozzi non più tardi del dieci Dicembre e di ciascuno biennio cioè al dieci Dicembre mille ottocento ottanta il primo, al dieci Dicembre mille ottocento ottantadue il secondo, ed il terzo ed ultimo al dieci Dicembre mille ottocento ottantaquattro. Qualora la detta lettera di cambio o buono di marina delle cinque botti di olio di olivo o il garante accettabile da esso Signor Gliozzi non avesse a consegnarlo o presentarlo nell’epoca pattuita di sopra, o che il Signor Gliozzi non avesse a conoscere idoneo il garante presentato sono da accettarsi i Fratelli Signori Guida o Ioculano da Oppido, e nel caso sia della mancanza del buono sia del garante il presente contratto di comune accordo si intende ritenere come casso e nullo. Ed io Violi mi obbligo pagare al Signor Gliozzi la somma di lire mille a titolo di danni ed interessi sin da ora liquidati e transatti. Io Gliozzi qualora avesse a contravvenire per fatto mio proprio al presente contratto mi obbligo pagare al Signor Violi la sopra detta penale, mi obbligo ancora rispondere direttamente verso mio fratello Filippo pel pagamento dell’estaglio pattuito colla sopra cennata scrittura, ed in mancanza pagare tutti i danni ed interessi che il Violi potrà soffrire, a criterio di un perito scelto dal Pretore Mandamentale di Oppido.
Il presente contratto viene accettato da noi contraenti in tutta la sua estenzione e tenore per come sopra stà scritto.
Oppido lì quindici del Mese di Gennaio mille ottocento ottanta.
Antonio Violi dichiaro come sopra
Gliozzi Francesco fu Domenico dichiaro come sopra 


 

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