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mercoledì 23 agosto 2017

Annata di pregio (reg. Egidio Eronico - 1993)




Con la presente scrittura privata, da valere come pubblico istrumento, tra i signori: 1°) OLIVA PASQUALE fu Filippo, nella sua qualità di TUTORE DEL FRATELLO OLIVA FRANCESCO fu Filippo; 2°)  GLIOZZI FRANCESCO di Luigi; entrambi residenti e domiciliati in Platì (provincia di Reggio Cal.), si addiviene alla stipula del seguente contratto:
1°) Il sig. Oliva, nella sua specificata condizione di tutore del fratello Oliva Francesco, cede in fitto all’altro costituito sig. Gliozzi Francesco i fondi “PALUMBO” e “LACCHI DI SOPRA” di proprietà dell’interdetto Oliva Francesco e specificatamente cede l’esclusivo frutto degli ulivi esistenti nei suddetti fondi e che nel loro insieme vengono così descritti e delimitati: FONDO PALUMBO: limitante con Oliva Pasquale, Oliva Giuseppe, fiume di Platì e Comune di Platì. FONDI LACCHI DI SOPRA: limitante con Oliva Giuseppe, Oliva Pasquale,, con lo stesso Oliva Giuseppe (contr. Floccari). Resta convenuto che i frutti degli altri alberi e della terra, esistenti in detti fondi, restano di esclusiva proprietà dello Oliva. 2°) La durata del presente contratto di fitto viene fissata in tre bienni, con l’inizio della data della firma del presente contratto e termine al 30 giugno 1962, epoca in cui ha termine l’annata olearea; 3°) L’estaglio per il fitto di cui al presente contatto viene convenuto a corpo e non a stima, per la complessiva somma di L. 650.000, (Lire Seicentocinquantamila) per ogni biennio, da pagarsi in due rate annuali di L. 325.000, entro il 31 dicembre di ogni anno. 4°) Il sig. Oliva, nella qualità di tutore del fratello Francesco, all’atto della stipula del presente contratto immette il sig. Gliozzi nel possesso dei fondi sopramenzionati, per la sola parte riguardante le olive, la cui potatura e pulitura rimane in facoltà del sig. Gliozzi. 5°) Il sig. Gliozzi si obbliga di rispettare i contratti di coltura in atto esistenti nel fondo Palumbo; detti contratti vengono consegnati al ig. Gliozzi temporaneamente e cioè per tutta la durata del presente contratto. 6°) Il sig. Oliva riserva per sé e quindi esclude dal presente contratto l’orto del fondo Plaumbo tenuto in colonia da Ielasi Rocco. 7°) La potatura eventuale degli alberi di ulivi resta a carico del sig. Gliozzi ed il legno ricavato viene diviso in due parti uguali tra i costituiti. 8°) A titolo di anticipo del primo biennio di fitto, il sig. Gliozzi versa la sig. Oliva, nella sua qualità di tutore del fratello Francesco, la somma di L. 325.000 (trecentoventicinquemila), corrispondente all’intero canone del primo biennio  di fitto, mentre si obbliga a versare i rimanenti canoni alle epoche stabilite e cioè il 31 dicembre degli anni 1957 – 1958 – 1959 – 1960 – 1961. In caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni il sig. Gliozzi si assoggetta a tutte le conseguenze di legge. Delle somme ricevute, il sig. Oliva rilascerà quietanza al sig. Gliozzi. 9°) Il sig. Gliozzi si obbliga di versare tutte le imposte, gtasse e contributi a carico dell’interdetto Oliva Francesco, fino alla concorrenza del canone di fitto ed il sig. Oliva si obbliga di accettare a scomputo di detto canone tutte le somme che il sig. Gliozzi dimostra di aver pagate, mediante la esibizione delle relative quietanze esattoriali. 10°) Il sig. Gliozzi si obbliga inoltre di consegnare al tutore Oliva quintali UNO di olio di buona qualità per ogni biennio di fitto senza per questo pretendere alcuna paga. 11°) Allo scadere del presente contratto e cioè al 30 giugno 1962, il sig. Gliozzi deve lasciare i fondi senza che da parte del sig. oliva, tutore del fratello Francesco, si rena necessaria alcuna comunicazione di disdetta e senza aver diritto alcuno sulle olive che andranno in maturazione nell’annata 1962/1963. 12°) Le parti dichiarano di dare al presente contratto tutto il valore legale. Le spese di registrazione rimangono a carico dei contraenti. 13°) Per quanto non previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni di legge. 14°) Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto per accettazione delle parti costituite, oggi quattro novembre millenovecentocinquantasei.


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